lunedì 2 dicembre 2013

Coppie di fatto, arriva il Contratto di Convivenza!

E’ un fatto noto che la legislazione italiana sia ancora piuttosto carente per tutto ciò che riguarda il riconoscimento e la regolamentazione delle coppie di fatto e dei nuclei familiari atipici.

Al fine di colmare in qualche modo tale vuoto normativo e garantire la tutela patrimoniale di chi, per scelta o per esigenza, vive un rapporto di convivenza, il Consiglio nazionale del Notariato ha dato vita in questi giorni ad uno strumento che permetterà, nell’ambito dell’autonomia negoziale, di regolare gli aspetti economico-patrimoniali ed assistenziali delle coppie di fatto siano esse eterosessuali o omosessuali.

A partire dal 2 dicembre p.v. in tutti gli studi notarili italiani sarà possibile stipulare i  cd. “contratti di convivenza”.

Si tratta accordi contrattuali che scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva, attraverso i quali la coppia definisce le regole della propria convivenza e regolamenta  il proprio assetto patrimoniale.
I contratti potranno essere stipulati tanto prima, quanto durante lo svolgimento della convivenza ed avranno una durata commisurata ad essa..

Proprio per le peculiari situazioni cui è rivolto, il contratto di convivenza si esplicherà in un prodotto giuridico mirato, cucito addosso alle specifiche esigenze delle singole coppie.
Sarà pertanto costruito con un taglio prettamente concreto, al fine di far fronte all'esigenza di "programmarne" lo svolgimento dei vari aspetti della vita comune.
Saranno le parti stesse a decidere, in completa autonomia, quali aspetti del loro rapporto regolare contrattualmente.

Si pensi ad esempio all’acquisto dell’immobile ove svolgere la vita di coppia, e ancor più nello specifico al caso, non infrequente invero, in cui per l’acquisto si renda necessario accedere ad un finanziamento bancario, cosa potrebbe accadere, in caso di scioglimento del rapporto?

O al caso ancor più frequente in cui si renda necessario verificare se mobilio, arredi, elettrodomestici etc. presenti nell’abitazione in cui si svolge la convivenza, ed acquistati da uno solo dei conviventi alla coppia siano stati attribuiti a titolo di liberalità ovvero vadano restituiti in caso di rottura.

O ancora al caso in cui, per effetto della momentanea difficoltà di uno dei conviventi l’altro si faccia carico (e a che titolo) delle spese ordinarie e/di quelle straordinarie.

Con il Contratto di Convivenza potranno finalmente essere definiti, per iscritto, ed in modo chiaro e puntuale: 
- le modalità di partecipazione alle spese comuni.
L’impegno contrattuale reciproco a contribuire alle necessità della coppia mediante la corresponsione di somme di denaro, attraverso la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica, acquisterà connotati giuridici oltreché morali a seguito della regolamentazione nel contratto.
Tale tematica risulta difatti svincolata dal rispetto dei criteri di proporzionalità previsti per il rapporto coniugale, e quindi potrà essere liberamente determinata nell’accordo delle parti anche in funzione dell’assistenza morale e spirituale prestata dai componenti la coppia.
- i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza.
Non risultano applicabili alla coppia di fatto, infatti, quelle disposizioni del codice civile che regolano la proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio ovvero di quelli acquistati con i proventi dell’attività lavorativa.
Pertanto potrebbe risultare di non poca rilevanza disciplinare compiutamente tali aspetti.
- le modalità di uso della casa ove si svolge la convivenza (sia essa di proprietà di uno solo
dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione).
Ciò in ragione del fatto che l’abitazione soddisfa una necessità di tipo primario e quindi una regolamentazione pattizia, può salvaguardare interesse delle parti sia durante la coabitazione, sia a seguito dello scioglimento della coppia.
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della
Convivenza.
La loro definizione consentirà di evitare, all’eventuale momento della rottura del rapporto, discussioni e rivendicazioni, dettate soprattutto dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo fuori dalle aule di tribunale.
Potrebbero trovare spazio, infine, accordi relativi ad obblighi di mantenimento a carico del convivente economicamente forte.

Altro aspetto che sarà possibile regolare contrattualmente è quello relativo alle facoltà/doveri di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
In tale ambito appare infine particolarmente rilevante e di  attualità rispetto agli interessi presi in considerazione, l’inserimento di una specifica clausola che attribuisca delega all’ottenimento di dati e di informazioni di carattere medico, altrimenti riservate ai soli familiari.

Saranno inoltre consentite clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, che per legge grava su entrambi i genitori.

Ciò che appare di fondamentale rilevanza ed è al tempo stesso il principale aspetto innovativo introdotto dal nuovo strumento, è che dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici!!
Ne consegue che l’eventuale violazione di alcuno degli obblighi assunti, determinando un inadempimento contrattuale, darà diritto alla parte adempiente di rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti e per ottenere quanto eventualmente di spettanza.

L’unico aspetto non disciplinabile all’interno del contratto di convivenza risulta essere quello relativo alla regolamentazione della successione mortis causa.
La materia delle successioni a causa di morte è inderogabilmente regolata, come è noto, dalle norme contenute nel codice civile e d’altro canto, l’eventuale inserimento in un contratto di accordi ad essi relativi, integrerebbe una violazione del divieto dei patti successori.
Tuttavia non bisogna dimenticare che tale ostacolo può essere legittimamente aggirato mediante l’utilizzo dello strumento testamentario il quale, a prescindere dalla necessità di rispettare le quote riservate per legge,  consente di disporre dei propri beni a favore del convivente more uxorio (sia tramite istituzione di erede che attraverso lo strumento del legato).

Da quanto detto appare evidente che il contratto di convivenza introdotto su iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, costituisce una chiara spinta verso il definitivo riconoscimento giuridico di tutte quelle situazioni personali e familiari atipiche che attualmente non dispongono di idonea tutela nel nostro ordinamento.
Inoltre il fatto che tale contratto sia nell’accezione più ampia, plasmabile agli interessi e volontà delle singole parti, lo rende uno strumento indispensabile, al giorno d’oggi, per la regolamentazione delle più elementari esigenze di vita.
Per quanto riguarda i costi del contratto di convivenza, proprio perché esso è completamente plasmabile alle richieste delle parti, questi non saranno fissi, ma dipenderanno da ciò che in concreto le parti sceglieranno di regolare con il contratto.


Data la portata innovativa di questo nuovo contratto, saranno effettuati approfondimenti sulle singole clausole e sulle pattuizioni inseribili nei prossimi post!

venerdì 15 novembre 2013

Le nuove imposte sulle transazioni immobiliari: analisi del Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013

Come forse sarà noto  ai più, tra poco più di un mese la tassazione fino ad oggi applicata in relazione agli atti di trasferimento immobiliare subiranno una generale riforma. 

Difatti il 12 settembre scorso è stato emanato il Decreto Legge  n. 104 recante "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013 il quale ridisegna a partire dal 1° gennaio 2014 la tassazione indiretta di registro, ipotecaria e catastale legata ai trasferimenti immobiliari.

Al fine di meglio comprendere la portata delle modifiche normative introdotte con il decreto, tracciamo in questo articolo una breve disamina dei cambiamenti che saranno operativi dal 1° gennaio.

Ad una prima lettura l’intervento legislativo parrebbe prendere le mosse dalla volontà di garantire una tassazione più agevole ai trasferimenti di beni primari e abbassandone l’aliquota – come nel caso delle agevolazioni prima casa – per poi compensare il minor gettito con un aumento dell’imposizione proporzionale negli altri casi.

L’articolo 10 del D.Lgs 104/2013 , rubricato “Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare” dispone:
“1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento»;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

Nella sostanza quindi:
- viene attuata una semplificazione della tassazione degli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili”. Questo vuol dire che compravendite, permute etc. ed più in generale e di tutti gli atti con cui si trasferiscono o si costituiscono diritti reali immobiliari di godimento (usufrutto, uso, abitazione, usucapione, superficie, enfiteusi) saranno assoggettati ad una nuova aliquota unica del 9% del valore del diritto oggetto dell’atto.
La norma include specificamente nell’ambito della nuova imposizione anche gli atti di rinuncia ai diritti su indicati, nonché i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi.

- viene parallelamente ridotta anche l’aliquota delle transazioni aventi ad oggetto case di abitazione acquistate con le cd. agevolazioni prima casa che passa dal 3% al 2%.

- viene infine introdotta una sorta di franchigia dell'imposta di registro pari a Euro 1.000,00 (quindi ad esempio in ipotesi di base imponibile di 45.000 con agevolazioni prima casa l’imposta di registro sarà comunque pari a 1.000, valore minimo impositivo);

- vengono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in vigore, anche se previste in leggi speciali.

Il decreto, difatti, interviene anche su tutte le transazioni che sino ad oggi hanno goduto di una imposizione fiscale agevolata, cancellando completamente ogni tipo di norma di agevolazione.

Questo vuol dire che la riforma porterà ad un innalzamento dell'imposizione per tutte quelle fattispecie precedentemente disciplinate da norme di agevolazione, come ad esempio, i trasferimenti aventi ad oggetto proprietà contadina, beni culturali, piani particolareggiati, gli acquisti da parte delle società immobiliari di rivendita, i trasferimenti a favore di ONLUS e enti pubblici territoriali etc.

Va poi particolarmente segnalato, con riferimento alla fattispecie della cd. "prima casa", l’abbandono di ogni rinvio alla L. Tupini ed al DM. del 1969 (nei quali erano precisate le caratteristiche degli immobili considerati di pregio a cui non erano applicabili le agevolazioni).
Dal 1° gennaio 2014 l’unico parametro per capire se un immobile ha i requisiti per essere tassato come prima casa è la categoria catastale: A2, A3, A4, A5, A6, A7, indipendentemente da qualunque altro fattore, potranno godere del regime agevolato.

Resta immutata la disciplina introdotta dal D. Lgs. Bersani nel 2006 sulla determinazione della base imponibile degli atti e sull’applicazione del cd. prezzo valore.

Ma le novità non sono finite!

L’art. 26 del Decreto, difatti, introduce modifiche anche all'imposizione in misura fissa. In particolare la norma dispone che
 
“1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2.
L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200 .
Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data ".

Il Decreto apporta modifiche anche al regime delle altre imposte disponendo l’esenzione  di tali atti dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, e sostituendo le attuali imposte ipotecarie e catastali con una di importo fisso pari ad Euro 50 per ognuna.

Inoltre con una norma di portata generale e pertanto applicabile a tutte le fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2014, a tutti gli atti per i quali è attualmente previsto il pagamento di una imposta fissa, si applica la nuova aliquota fissa di Euro 200.
Saranno assoggettate alla nuova aliquota tra gli altri ad esempio le cessioni di quote e gran parte degli atti societari, i contratti di comodato, atti costitutivi e modificativi di Onlus etc.

In pratica dalla lettura del quadro normativo che sarà vigente a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2014 discende che, da un lato sarà più conveniente la stipula di atti di transazione immobiliare (1a casa - seconda  casa e pertinenze), dall'altro al contrario tutti coloro che stanno programmando atti sino ad oggi soggetti ad agevolazioni o assoggettati al pagamento di imposta in misura fissa, avranno più convenienza ad anticipare la stipula dei relativi atti entro 31 dicembre 2013.