E’ un fatto noto che la legislazione italiana sia
ancora piuttosto carente per tutto ciò che riguarda il riconoscimento e la
regolamentazione delle coppie di fatto e dei nuclei familiari atipici.
Al
fine di colmare in qualche modo tale vuoto normativo e garantire la tutela
patrimoniale di chi, per scelta o per esigenza, vive un rapporto di convivenza,
il Consiglio nazionale del Notariato ha dato vita in questi
giorni ad uno strumento che permetterà, nell’ambito dell’autonomia negoziale,
di regolare gli aspetti economico-patrimoniali ed assistenziali delle coppie di
fatto siano esse eterosessuali o omosessuali.
A
partire dal 2 dicembre p.v. in tutti gli studi notarili italiani sarà possibile
stipulare i cd. “contratti
di convivenza”.
Si tratta accordi contrattuali
che scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva, attraverso i
quali la coppia definisce le regole della propria convivenza e regolamenta il proprio assetto patrimoniale.
I contratti potranno essere
stipulati tanto prima, quanto durante lo svolgimento della convivenza ed
avranno una durata commisurata ad essa..
Proprio
per le peculiari situazioni cui è rivolto, il contratto di convivenza si
esplicherà in un prodotto giuridico mirato, cucito addosso alle specifiche
esigenze delle singole coppie.
Sarà
pertanto costruito con un taglio prettamente concreto, al fine di far fronte all'esigenza
di "programmarne" lo svolgimento dei vari aspetti della vita comune.
Saranno
le parti stesse a decidere, in completa autonomia, quali aspetti del loro
rapporto regolare contrattualmente.
Si
pensi ad esempio all’acquisto dell’immobile ove svolgere la vita di coppia, e
ancor più nello specifico al caso, non infrequente invero, in cui per l ’acquisto si renda necessario
accedere ad un finanziamento bancario, cosa potrebbe accadere, in caso di
scioglimento del rapporto?
O al
caso ancor più frequente in cui si renda necessario verificare se mobilio, arredi,
elettrodomestici etc. presenti nell’abitazione in cui si svolge la convivenza,
ed acquistati da uno solo dei conviventi alla coppia siano stati attribuiti a
titolo di liberalità ovvero vadano restituiti in caso di rottura.
O
ancora al caso in cui, per effetto della momentanea difficoltà di uno dei
conviventi l’altro si faccia carico (e a che titolo) delle spese ordinarie e/di
quelle straordinarie.
Con
il Contratto di Convivenza potranno finalmente essere definiti, per iscritto,
ed in modo chiaro e puntuale:
- le modalità di partecipazione
alle spese comuni.
L’impegno contrattuale
reciproco a contribuire alle necessità della coppia mediante la corresponsione
di somme di denaro, attraverso la messa a disposizione di propri beni o della
propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica, acquisterà
connotati giuridici oltreché morali a seguito della regolamentazione nel
contratto.
Tale tematica risulta
difatti svincolata dal rispetto dei criteri di proporzionalità previsti per il
rapporto coniugale, e quindi potrà essere liberamente determinata nell’accordo
delle parti anche in funzione dell’assistenza morale e spirituale prestata dai
componenti la coppia.
- i criteri
di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza.
Non
risultano applicabili alla coppia di fatto, infatti, quelle disposizioni del
codice civile che regolano la proprietà dei beni acquistati durante il
matrimonio ovvero di quelli acquistati con i proventi dell’attività lavorativa.
Pertanto
potrebbe risultare di non poca rilevanza disciplinare compiutamente tali aspetti.
- le modalità
di uso della casa ove si svolge la convivenza (sia essa di proprietà di uno
solo
dei conviventi o di
entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione).
Ciò in ragione del fatto
che l’abitazione soddisfa una necessità di tipo primario e quindi una
regolamentazione pattizia, può salvaguardare interesse delle parti sia durante
la coabitazione, sia a seguito dello scioglimento della coppia.
- le modalità per la definizione
dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della
Convivenza.
La
loro definizione consentirà di evitare, all’eventuale momento della rottura del
rapporto, discussioni e rivendicazioni, dettate soprattutto dalle inevitabili
tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo fuori
dalle aule di tribunale.
Potrebbero trovare spazio, infine,
accordi relativi ad obblighi di mantenimento a carico del convivente
economicamente forte.
Altro
aspetto che sarà possibile regolare contrattualmente è quello relativo alle
facoltà/doveri di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di
volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione
reciproca ad amministratore di sostegno.
In
tale ambito appare infine particolarmente rilevante e di attualità rispetto agli interessi presi in
considerazione, l’inserimento di una
specifica clausola che attribuisca delega all’ottenimento di dati e di
informazioni di carattere medico, altrimenti riservate ai soli familiari.
Saranno
inoltre consentite clausole volte alla regolamentazione dei rapporti
patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli,
che per legge grava su entrambi i genitori.
Ciò che appare di fondamentale rilevanza ed è al tempo stesso il principale aspetto innovativo introdotto dal nuovo strumento, è che dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici!!
Ne
consegue che l’eventuale violazione di alcuno degli obblighi assunti, determinando
un inadempimento contrattuale, darà diritto alla parte adempiente di rivolgersi
ad un giudice per la tutela dei propri diritti e per ottenere quanto eventualmente
di spettanza.
L’unico aspetto non
disciplinabile all’interno del contratto di convivenza risulta essere quello
relativo alla regolamentazione della successione
mortis causa.
La materia delle
successioni a causa di morte è inderogabilmente regolata, come è noto, dalle
norme contenute nel codice civile e d’altro canto, l’eventuale inserimento in
un contratto di accordi ad essi relativi, integrerebbe una violazione del
divieto dei patti successori.
Tuttavia non bisogna
dimenticare che tale ostacolo può essere legittimamente aggirato mediante l’utilizzo
dello strumento testamentario il quale, a prescindere dalla necessità di
rispettare le quote riservate per legge,
consente di disporre dei propri beni a favore del convivente more uxorio
(sia tramite istituzione di erede che attraverso lo strumento del legato).
Da
quanto detto appare evidente che il contratto di convivenza introdotto su
iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, costituisce una chiara spinta
verso il definitivo riconoscimento giuridico di tutte quelle situazioni
personali e familiari atipiche che attualmente non dispongono di idonea tutela
nel nostro ordinamento.
Inoltre
il fatto che tale contratto sia nell’accezione più ampia, plasmabile agli
interessi e volontà delle singole parti, lo rende uno strumento indispensabile,
al giorno d’oggi, per la regolamentazione delle più elementari esigenze di
vita.
Per
quanto riguarda i costi del contratto di convivenza, proprio perché
esso è completamente plasmabile alle richieste delle parti, questi non saranno
fissi, ma dipenderanno da ciò che in concreto le parti sceglieranno di regolare
con il contratto.
Data
la portata innovativa di questo nuovo contratto, saranno effettuati approfondimenti
sulle singole clausole e sulle pattuizioni inseribili nei prossimi post!