Come noto la Posta Elettronica
Certificata (PEC) è uno strumento
di comunicazione elettronica cui
attraverso strumenti di certificazione e sicurezza della trasmissione
forniti al mittente dal gestore del servizio è possibile attribuire valore legale
all’ invio ed
alla consegna di
documenti informatici.
Sin dal suo avvento la PEC viene
utilizzata quale alternativa alle
normali forme di comunicazione con valore legale (come le raccomandate con
ricevuta di ritorno), consentendo trasmissioni sicure senza doversi recare
fisicamente in un ufficio postale e soprattutto abbattendo i costi legati a
tali strumenti.
Le previsioni del Decreto 185/2008
Dal 29 novembre 2008, ad opera del
decreto n.185, la PEC è stata istituzionalizzata da parte del legislatore il
quale l’ha resa obbligatoria per alcune categorie di soggetti.
In particolare a partire da tale data le
imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'obbligo riguarda sia le imprese di nuova iscrizione che le imprese già esistenti, le quali dovevano provvedere entro il 29 novembre 2011 (termine poi prorogato al 30 giugno 2012).
L'obbligo riguarda sia le imprese di nuova iscrizione che le imprese già esistenti, le quali dovevano provvedere entro il 29 novembre 2011 (termine poi prorogato al 30 giugno 2012).
Come precisato con la Circolare n.
3645/C del 03.11.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, la disposizione
in argomento si applica ai seguenti soggetti:
-
le
società di capitali e di persone
-
le
società semplici
-
le
società cooperative
-
le
società in liquidazione
-
le
società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
In caso di omessa o tardiva
comunicazione della PEC al Registro delle imprese, il Decreto dispone
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.2630
c.c. per le omesse comunicazioni al Registro delle Imprese.
Il D.L. n.185/08, come detto, prevedeva
quale termine finale per la comunicazione PEC al Registro delle Imprese il 29
novembre 2011.
Le modifiche operate dal D.L. 9 febbraio 2012 n.5
Con l’art.37 del D.L. n.5/2012, il
legislatore è intervenuto nuovamente sull’argomento operando una proroga dell’originario
termine per la comunicazione dell’indirizzo PEC, determinando quale nuovo
termine quello del 30 giugno 2012. Tale nuovo termine trova applicazione
per tutte le società che, alla data di entrata in vigore del Decreto (10
febbraio 2012) non abbiano ancora effettuato la dovuta comunicazione.
L’avvento della Legge di conversione n.35 del 4 aprile 2012
Successivamente al quadro normativo
sinora esposto, si è andato ad aggiungere il recente intervento operato in sede
di conversione in legge del Decreto 185:
la Legge n.35 del 4 aprile 2012 ha infatti sostituito integralmente il testo
dell’art.37 del Decreto.
Vediamo come.
L’attuale formulazione dell’art.37 ad
opera della L.35/2012 oggi determina la seguente situazione:
-
risulta
formalmente abrogato il termine del 30 giugno 2012 introdotto a proroga
dell’originario termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
-
Con la nuova disposizione l’Ufficio del
Registro delle Imprese, nel ricevere una domanda di iscrizione da parte di una
impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto anche il proprio
indirizzo PEC, emette, in luogo dell’applicazione della sanzione prevista
dall’art.2630 c.c., un provvedimento di sospensione della domanda – e
conseguentemente dell’iscrizione nel Registro Imprese di ogni qualsiasi atto
riferito alla società - per un periodo di tre mesi, per far si che la domanda
stessa venga integrata con la comunicazione dell’indirizzo PEC.
Sanzioni per omessa comunicazione
Trascorsi i tre mesi, l’Ufficio del
Registro delle Imprese procede alla registrazione dell’impresa ed opera in via
automatica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630 del Codice civile
(come modificato dalla Legge 11 Novembre 2011, n. 180), vale a dire la comminazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro a carico di chi omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il
registro delle imprese, che si riduce ad un terzo se la comunicazione avviene
nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto.
Gli operatori
di settore sono pertanto invitati a prendere nota delle recenti modifiche
normative onde adeguarsi alle nuove prescrizioni e scadenze.
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