Tale agevolazione
può essere chiesta soltanto dall'acquirente persona fisica (anche minore) in
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati nell'atto di acquisto
(o in un successivo atto integrativo).
Condizioni
necessarie per poter usufruire delle agevolazioni in parola
1)
"l'abitazione che si intende acquistare non deve avere la caratteristiche
di lusso"
non assume
rilevanza la classificazione catastale dell'immobile ma è necessario verificare
i parametri fissati dal D.M. 2/8/1969 (numero vani, piscina, ecc.); trova
applicazione l'agevolazione in parola anche per l'acquisto di un fabbricato
rurale che sia idoneo all'utilizzo residenziale e che non costituisca
pertinenza di un terreno agricolo, e anche per fabbricati in corso di
costruzione che non abbiano, una volta ultimati, le caratteristiche di lusso;
stesso discorso vale per l'acquisto (contemporaneo o successivo) di immobili
contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa.
2) l'abitazione
deve essere ubicata in uno dei seguenti luoghi:
- "nel
territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi
dall'acquisto, la propria residenza";
l'obbligo di
residenza può essere derogato solo in caso di impedimento a causa di forza
maggiore; non è sufficiente avere la dimora nel comune dove si effettuerà
l'acquisto ma è necessaria la residenza; non
è invece necessario che l'immobile sia destinato ad abitazione propria
e/o dei familiari, potendo anche tale abitazione essere affittata o da
affittarsi dopo l'acquisto
- "se
diverso, nel territorio del comune in cui l'acquirente svolge la propria
attività";
per attività si
intende ogni tipo, anche quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le
attività di studio o di volontariato
- "se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui
ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende";
è richiesto un
tipo di contratto dipendente; non può essere quindi un lavoro autonomo
- "se
l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, nell'intero territorio
nazionale purchè l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio
italiano"
la condizione di
emigrato può essere autocertificata o documentata attraverso l'iscrizione
all'AIRE
Eccezione: per il
personale di servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, non è richiesta la condizione delle residenza
nel Comune ove sorge l'unità abitativa per poter usufruire delle agevolazioni
prima casa.
3)
"l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione ubicata nel territorio del comune ove è situato l'immobile da
acquistare"
il requisito
della titolarità esclusiva (proprietario al 100%) consente dunque al proprietario
di una quota o di una nuda proprietà o di un usufrutto su abitazione
(acquistati senza le agevolazione prima casa) situata nello stesso comune in
cui si intende acquistare un altra casa di abitazione, di poter usufruire
dell'agevolazione fiscale.
L'acquisto
agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni
comporta l'esclusione dell'agevolazione per entrambi i coniugi di tutti i
successivi acquisti di case di abitazione; è esclusa l'applicabilità
dell'agevolazione in parola anche in caso di titolarità, in comunione con il
coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si
intende acquistare la nuova abitazione. Se il precedente acquisto agevolato è
stato effettuato da uno dei coniugi senza la comproprietà dell'altro ( ad es.
immobile acquistato prima del matrimonio oppure acquistato in costanza di
mantrimonio ma come bene personale) l'altro coniuge può beneficiare del regime
agevolato.
4)"l'acquirente
non deve essere titolare, neppure per quote anche in regime di comunione legale
dei beni, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione prima
casa".
Qualora il titolare di una quota di diritti
immobiliari, acquistati usufruendo delle agevolazioni, proceda all'acquisto di
un'ulteriore quota dello stesso immobile, può giovarsi dell'agevolazione
fiscale, purchè ricorrano le altre condizioni.
Nel caso di
acquisto di due coniugi in regime di comunione legale di un immobile e solo uno
dei due è in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione tributaria, il
beneficio si applicherà nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota del
coniuge che è in possesso dei requisiti.
L'applicazione
dell'agevolazione prima casa alle pertinenze
L'agevolazione in
oggetto si applica anche all'acquisto, contestuale o con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile acquistato con la stessa agevolazione, ma con un
limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2 (cantine,
soffitte, magazzini);
- C/6 (box auto,
posto auto, stalle);
- C/7 (tettoia
chiusa o aperta).
Tali pertinenze
devono essere destinate a servizio dell'abitazione principale pertanto devono
essere poste in prossimità dell'abitazione acquistata con le agevolazioni.
Nessun commento:
Posta un commento