L'art. 10 della Legge n.35 del 5 aprile 2012, la legge di
conversione del "Decreto Semplificazioni", ha modificato il comma 5
art. 9 della L. n.122/89 (c.d. Legge Tognoli) il quale dettava in precedenza la
disciplina concernente gli spazi da destinare a parcheggi nei fabbricati.
In particolare la
normativa “Tognoli” stabiliva che i parcheggi
realizzati successivamente all'edificazione del fabbricato (nel suo sottosuolo),
ovvero nei locali posti al piano terreno dello stesso o comunque nel sottosuolo
di aree pertinenziali esterne al fabbricato - anche in deroga allo strumento
urbanistico e ai regolamenti edilizi tempo per tempo vigenti - erano
necessariamente destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari e non
potevano formare oggetto di trasferimento o cessione in via separata rispetto
all’unità immobiliare abitativa.
Al fine di
rafforzare la prescrizione normativa la legge, inoltre, ritenendo che l’attribuzione
a ciascun immobile abitativo di un posto auto di pertinenza rispondesse ad
un’esigenza di tipo pubblico, sanciva la nullità degli eventuali
atti di cessione posti in essere nonostante il divieto.
Come detto, con la
conversione del Decreto Semplificazioni, il legislatore ha deciso di
intervenire in favore dell’interesse privato privilegiando la libera
circolazione dei beni.
Con la modifica del
comma 5 dell'art. 9 della legge Tognoli, oggi il regime di circolazione dei
parcheggi risulta quindi distinto in due categorie: la prima in cui
rientrano i parcheggi cd. privati e la seconda in cui rientrano i parcheggi
realizzati sulla base di P.U.P. (Piani Urbanistici Particolareggiati).
Per i parcheggi
privati la nuova norma prevede:
a)
l'immodificabilità della destinazione a parcheggio.
b) la possibilità
di vendita del parcheggio separatamente dall'abitazione cui è legato, se
l'acquirente dichiara all’atto dell’acquisto di destinare il posto auto a
pertinenza di un altro immobile di sua proprietà sito nello stesso Comune. In
tal modo viene così consentito un vero e proprio spostamento del vincolo
pertinenziale, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha
legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali.
Per quanto attiene
invece i parcheggi realizzati su previsione dei Comuni nell'ambito del
programma urbano di parcheggi, c.d. PUP, anche dopo la modifica normativa,
resta confermata la precedente disciplina che impedisce di svincolare il posto
auto dall’abitazione al cui servizio è destinato sin dalla costruzione
dell’edificio nel cui contesto è inserito.
Gli eventuali atti
di cessione dei parcheggi/posti auto appartenenti alla seconda categoria, in
qualunque forma disposti, se posti in essere separatamente dalla cessione dell'unità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale sono nulli.
Sono tuttavia
previste due eccezioni al principio della nullità della cessione: gli atti di
cessione separata di parcheggi e posti auto potrà essere posta in essere e
l’atto sarà pienamente valido ed efficace qualora (i) sia stata stipulata
apposita convenzione con il Comune nel quale si consenta a detto separato
trasferimento, ovvero (ii) sia stata richiesta ed ottenuta la relativa
autorizzazione da parte del Comune competente.
E’ quindi opportuno
prima di avviare trattative per l’acquisto o per la vendita di posti auto
coperti o scoperti, ovvero di box e parcheggi di precedente pertinenza di altre
abitazioni ovvero ancora posti all’interno di fabbricati, effettuare
approfondite verifiche circa la praticabilità dell’acquisto o della vendita, al
fine di non correre il rischio di incorrere in ipotesi di nullità dell’atto con
conseguente pregiudizio e possibile esposizione a contenziosi giudiziari.
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