lunedì 2 dicembre 2013

Coppie di fatto, arriva il Contratto di Convivenza!

E’ un fatto noto che la legislazione italiana sia ancora piuttosto carente per tutto ciò che riguarda il riconoscimento e la regolamentazione delle coppie di fatto e dei nuclei familiari atipici.

Al fine di colmare in qualche modo tale vuoto normativo e garantire la tutela patrimoniale di chi, per scelta o per esigenza, vive un rapporto di convivenza, il Consiglio nazionale del Notariato ha dato vita in questi giorni ad uno strumento che permetterà, nell’ambito dell’autonomia negoziale, di regolare gli aspetti economico-patrimoniali ed assistenziali delle coppie di fatto siano esse eterosessuali o omosessuali.

A partire dal 2 dicembre p.v. in tutti gli studi notarili italiani sarà possibile stipulare i  cd. “contratti di convivenza”.

Si tratta accordi contrattuali che scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva, attraverso i quali la coppia definisce le regole della propria convivenza e regolamenta  il proprio assetto patrimoniale.
I contratti potranno essere stipulati tanto prima, quanto durante lo svolgimento della convivenza ed avranno una durata commisurata ad essa..

Proprio per le peculiari situazioni cui è rivolto, il contratto di convivenza si esplicherà in un prodotto giuridico mirato, cucito addosso alle specifiche esigenze delle singole coppie.
Sarà pertanto costruito con un taglio prettamente concreto, al fine di far fronte all'esigenza di "programmarne" lo svolgimento dei vari aspetti della vita comune.
Saranno le parti stesse a decidere, in completa autonomia, quali aspetti del loro rapporto regolare contrattualmente.

Si pensi ad esempio all’acquisto dell’immobile ove svolgere la vita di coppia, e ancor più nello specifico al caso, non infrequente invero, in cui per l’acquisto si renda necessario accedere ad un finanziamento bancario, cosa potrebbe accadere, in caso di scioglimento del rapporto?

O al caso ancor più frequente in cui si renda necessario verificare se mobilio, arredi, elettrodomestici etc. presenti nell’abitazione in cui si svolge la convivenza, ed acquistati da uno solo dei conviventi alla coppia siano stati attribuiti a titolo di liberalità ovvero vadano restituiti in caso di rottura.

O ancora al caso in cui, per effetto della momentanea difficoltà di uno dei conviventi l’altro si faccia carico (e a che titolo) delle spese ordinarie e/di quelle straordinarie.

Con il Contratto di Convivenza potranno finalmente essere definiti, per iscritto, ed in modo chiaro e puntuale: 
- le modalità di partecipazione alle spese comuni.
L’impegno contrattuale reciproco a contribuire alle necessità della coppia mediante la corresponsione di somme di denaro, attraverso la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica, acquisterà connotati giuridici oltreché morali a seguito della regolamentazione nel contratto.
Tale tematica risulta difatti svincolata dal rispetto dei criteri di proporzionalità previsti per il rapporto coniugale, e quindi potrà essere liberamente determinata nell’accordo delle parti anche in funzione dell’assistenza morale e spirituale prestata dai componenti la coppia.
- i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza.
Non risultano applicabili alla coppia di fatto, infatti, quelle disposizioni del codice civile che regolano la proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio ovvero di quelli acquistati con i proventi dell’attività lavorativa.
Pertanto potrebbe risultare di non poca rilevanza disciplinare compiutamente tali aspetti.
- le modalità di uso della casa ove si svolge la convivenza (sia essa di proprietà di uno solo
dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione).
Ciò in ragione del fatto che l’abitazione soddisfa una necessità di tipo primario e quindi una regolamentazione pattizia, può salvaguardare interesse delle parti sia durante la coabitazione, sia a seguito dello scioglimento della coppia.
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della
Convivenza.
La loro definizione consentirà di evitare, all’eventuale momento della rottura del rapporto, discussioni e rivendicazioni, dettate soprattutto dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo fuori dalle aule di tribunale.
Potrebbero trovare spazio, infine, accordi relativi ad obblighi di mantenimento a carico del convivente economicamente forte.

Altro aspetto che sarà possibile regolare contrattualmente è quello relativo alle facoltà/doveri di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
In tale ambito appare infine particolarmente rilevante e di  attualità rispetto agli interessi presi in considerazione, l’inserimento di una specifica clausola che attribuisca delega all’ottenimento di dati e di informazioni di carattere medico, altrimenti riservate ai soli familiari.

Saranno inoltre consentite clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, che per legge grava su entrambi i genitori.

Ciò che appare di fondamentale rilevanza ed è al tempo stesso il principale aspetto innovativo introdotto dal nuovo strumento, è che dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici!!
Ne consegue che l’eventuale violazione di alcuno degli obblighi assunti, determinando un inadempimento contrattuale, darà diritto alla parte adempiente di rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti e per ottenere quanto eventualmente di spettanza.

L’unico aspetto non disciplinabile all’interno del contratto di convivenza risulta essere quello relativo alla regolamentazione della successione mortis causa.
La materia delle successioni a causa di morte è inderogabilmente regolata, come è noto, dalle norme contenute nel codice civile e d’altro canto, l’eventuale inserimento in un contratto di accordi ad essi relativi, integrerebbe una violazione del divieto dei patti successori.
Tuttavia non bisogna dimenticare che tale ostacolo può essere legittimamente aggirato mediante l’utilizzo dello strumento testamentario il quale, a prescindere dalla necessità di rispettare le quote riservate per legge,  consente di disporre dei propri beni a favore del convivente more uxorio (sia tramite istituzione di erede che attraverso lo strumento del legato).

Da quanto detto appare evidente che il contratto di convivenza introdotto su iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, costituisce una chiara spinta verso il definitivo riconoscimento giuridico di tutte quelle situazioni personali e familiari atipiche che attualmente non dispongono di idonea tutela nel nostro ordinamento.
Inoltre il fatto che tale contratto sia nell’accezione più ampia, plasmabile agli interessi e volontà delle singole parti, lo rende uno strumento indispensabile, al giorno d’oggi, per la regolamentazione delle più elementari esigenze di vita.
Per quanto riguarda i costi del contratto di convivenza, proprio perché esso è completamente plasmabile alle richieste delle parti, questi non saranno fissi, ma dipenderanno da ciò che in concreto le parti sceglieranno di regolare con il contratto.


Data la portata innovativa di questo nuovo contratto, saranno effettuati approfondimenti sulle singole clausole e sulle pattuizioni inseribili nei prossimi post!

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