L'art. 35 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, così come convertito con modificazioni in legge n.35 del 5 aprile 2012, ha apportato una significativa modifica all'art. 2477 del codice
civile, già rubricato collegio sindacale e revisione legale dei conti,
introducendo la possibilità di nominare un organo di controllo o di revisione di
tipo monocratico.
La nuova novella normativa si
colloca nell’ambito delle disposizioni introdotte con finalità di
semplificazione ed al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative ed
attività economiche.
Per effetto della novità
normativa l’articolo 2477 cod.civ., viene sostituito dal nuovo testo che qui
integralmente si riporta:
"Articolo 2477. Sindaco e revisione legale dei conti: L'atto costitutivo
può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione
legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo
statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo
membro effettivo.
La nomina dell'organo di
controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore
a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina dell'organo di
controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione
del bilancio consolidato;
b) controlla una società
obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi
consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo
2435 - bis .
L'obbligo di nomina dell'organo
di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nel caso di nomina di un
organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul
collegio sindacale previste per le società per azioni
L'assemblea che approva il
bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato".
Da una prima lettura
dell’articolo, rispetto al precedente testo normativo, è possibile effettuare
alcune prime considerazioni.
- In primo luogo emerge
chiaramente che l'opzione per la designazione di un organo monocratico è
automatica, ma viene tuttavia fatta salva ogni diversa scelta operata attraverso
una diversa disposizione statutaria. Inoltre la società avrà sempre facoltà di
scegliere se l'organo di controllo debba svolgere sia le funzioni di sindaco
che di revisore o, invece, limitarsi alla nomina di un revisore.
- In secondo luogo, al comma 5 del nuovo
art.2477 si precisa che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per
le società per azioni.
I primi commenti alla norma
in parola sono stati affidati al Consiglio Notarile di Milano il quale, nella
Massima n.124/2012, ritiene che sia demandata all'autonomia statutaria, anche in
deroga al regime legale, la possibilità di nominare quale organo di controllo
e/o di revisione una persona fisica o una società di revisione legale, purché
in entrambe le ipotesi si tratti di soggetti iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto può, inoltre,
prevedere convenzionalmente, clausole atte a disciplinare il controllo
contabile in maniera diversa rispetto al dettato normativo. E’ infatti
consentita la possibilità che a livello statutario siano previste clausole che:
- rendano obbligatoria la figura del soggetto di
revisione e/o controllo o che siano svolte in via facoltativa, fuori dai casi
previsti per legge;
- attribuiscano il potere di
controllo ad un collegio sindacale piuttosto che all'organo monocratico, per la
cui composizione e funzionamento si applicheranno le norme dettate in tema di
s.p.a.;
- affidino le funzioni di
controllo e di revisione, non al medesimo organo, ma separatamente a due
organi: la funzione di controllo ad un sindaco unico o collegio sindacale e
quella di revisione ad un revisore persona fisica o società di revisione;
- rimettano la scelta alla decisione presa dai
soci di volta in volta, senza modificazione statutaria.
Passando all’applicazione pratica
della novità introdotta, appare utile segnalare che, sin dall’introduzione
della novella, sono sorte tra gli operatori questioni in merito alla necessità
o meno di modificare lo statuto della srl che intenda nominare il sindaco unico,
pur non essendo tale previsione riflessa all’interno dello statuto sociale.
E’ di tutta evidenza,
infatti, che tutti gli schemi di statuto preesistenti al nuovo testo
dell’art.2477 c.c. non potranno che contenere unicamente la disciplina del
collegio sindacale.
E’ quindi indispensabile
procedere sempre all’integrazione dello statuto?
In un primo momento il
Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n.123/2011, aveva avallato la tesi
della non necessaria modifica dello statuto, posto che la disciplina
statutaria si doveva intendere automaticamente integrata dalla normativa sopravvenuta.
Tuttavia, poiché la nuova
formulazione del primo comma dell'art. 2477 c.c., stabilisce espressamente che
"Se lo statuto non dispone
diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro
effettivo", il consesso notarile si è visto costretto a modificare tale
sua prima interpretazione; nella massima n.124/2012 viene quindi consigliato
"un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se
debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un
organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello
statuto."
Un opinione in argomento è
stata inoltre fornita dal Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili. Secondo costoro occorre distinguere tra le s.r.l. i cui
statuti prevedevano già prima della novità normativa la nomina del collegio
sindacale e le s.r.l. i cui statuti non prevedono nulla in materia di controllo
o contengono un generico rinvio alla legge.
Per i primi, secondo
l’opinione diffusa, sarebbe necessaria una modificazione dello statuto sociale,
nel senso di introdurre alternativamente (i) un sistema opzionale che rimetta
all'assemblea dei soci ogni decisione sulla nomina dell'organo di controllo –
che potrà essere di volta in volta monocratico o pluripersonale (o con revisore);
oppure (ii) un sistema vincolante che imponga l'adozione del sindaco unico o
del collegio sindacale (o del revisore).
Nel secondo caso, invece, la
nuova disciplina si dovrebbe intendere integrativa degli statuti vigenti e
quindi immediatamente applicabile senza che si renda necessaria alcuna modificazione
statutaria.
Disciplina Transitoria
Resta da segnalare, cosa
accade nelle ipotesi di s.r.l. con Collegi Sindacali in essere.
A tale proposito
è stata appositamente dettata la disciplina transitoria, la quale prevede che
"nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del
mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati"; disposizione che
risolve, in via normativa, il problema della sorte degli organi di controllo
nominati prima dell'entrata in vigore della disciplina del "sindaco
unico".
Sindaco Unico e S.p.A.
A completamento della
disamina delle novità apportate, appare infine utile effettuare un ultimo
accenno all’impatto della nuova disciplina sulle Società per Azioni.
Nel decreto legge
n.5/2012 era stato inizialmente inserito
anche un terzo comma all'art.2397 c.c., con il quale si introduceva la
possibilità per le S.p.A. di ricorrere al Sindaco Unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell'apposito registro, se lo statuto non disponeva
diversamente e se ricorrevano le condizioni per la redazione del bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435- bis cod. civ.
Tale modifica non è stata
però poi riflessa in sede di conversione in legge del "decreto
semplificazioni". In tale sede il legislatore ha difatti operato un repentino
ripensamento ed ha abrogato il nuovo 3° comma dell'art. 2397 c.c., determinando
di conseguenza un ritorno al passato dal quale discende, per le S.p.A., di optare
unicamente per un organo di tipo collegiale.
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