giovedì 14 giugno 2012

Il Sindaco Unico nelle Srl


L'art. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come convertito con modificazioni in legge n.35 del 5 aprile 2012, ha apportato una significativa modifica all'art. 2477 del codice civile, già rubricato collegio sindacale e revisione legale dei conti, introducendo la possibilità di nominare un organo di controllo o di revisione di tipo monocratico.
La nuova novella normativa si colloca nell’ambito delle disposizioni introdotte con finalità di semplificazione ed al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative ed attività economiche.
Per effetto della novità normativa l’articolo 2477 cod.civ., viene sostituito dal nuovo testo che qui integralmente si riporta:
"Articolo 2477. Sindaco e revisione legale dei conti: L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 - bis .
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".
Da una prima lettura dell’articolo, rispetto al precedente testo normativo, è possibile effettuare alcune prime considerazioni.
- In primo luogo emerge chiaramente che l'opzione per la designazione di un organo monocratico è automatica, ma viene tuttavia fatta salva ogni diversa scelta operata attraverso una diversa disposizione statutaria. Inoltre la società avrà sempre facoltà di scegliere se l'organo di controllo debba svolgere sia le funzioni di sindaco che di revisore o, invece, limitarsi alla nomina di un revisore.
- In secondo luogo, al comma 5 del nuovo art.2477 si precisa che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
I primi commenti alla norma in parola sono stati affidati al Consiglio Notarile di Milano il quale, nella Massima n.124/2012, ritiene che sia demandata all'autonomia statutaria, anche in deroga al regime legale, la possibilità di nominare quale organo di controllo e/o di revisione una persona fisica o una società di revisione legale, purché in entrambe le ipotesi si tratti di soggetti iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto può, inoltre, prevedere convenzionalmente, clausole atte a disciplinare il controllo contabile in maniera diversa rispetto al dettato normativo. E’ infatti consentita la possibilità che a livello statutario siano previste clausole che:
- rendano obbligatoria la figura del soggetto di revisione e/o controllo o che siano svolte in via facoltativa, fuori dai casi previsti per legge;
- attribuiscano il potere di controllo ad un collegio sindacale piuttosto che all'organo monocratico, per la cui composizione e funzionamento si applicheranno le norme dettate in tema di s.p.a.;
- affidino le funzioni di controllo e di revisione, non al medesimo organo, ma separatamente a due organi: la funzione di controllo ad un sindaco unico o collegio sindacale e quella di revisione ad un revisore persona fisica o società di revisione;
- rimettano la scelta alla decisione presa dai soci di volta in volta, senza modificazione statutaria.
Passando all’applicazione pratica della novità introdotta, appare utile segnalare che, sin dall’introduzione della novella, sono sorte tra gli operatori questioni in merito alla necessità o meno di modificare lo statuto della srl che intenda nominare il sindaco unico, pur non essendo tale previsione riflessa all’interno dello statuto sociale.
E’ di tutta evidenza, infatti, che tutti gli schemi di statuto preesistenti al nuovo testo dell’art.2477 c.c. non potranno che contenere unicamente la disciplina del collegio sindacale.
E’ quindi indispensabile procedere sempre all’integrazione dello statuto?
In un primo momento il Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n.123/2011, aveva avallato la tesi della non necessaria modifica dello statuto, posto che la disciplina statutaria si doveva intendere automaticamente integrata dalla normativa sopravvenuta.
Tuttavia, poiché la nuova formulazione del primo comma dell'art. 2477 c.c., stabilisce espressamente che "Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo", il consesso notarile si è visto costretto a modificare tale sua prima interpretazione; nella massima n.124/2012 viene quindi consigliato "un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto."
Un opinione in argomento è stata inoltre fornita dal Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. Secondo costoro occorre distinguere tra le s.r.l. i cui statuti prevedevano già prima della novità normativa la nomina del collegio sindacale e le s.r.l. i cui statuti non prevedono nulla in materia di controllo o contengono un generico rinvio alla legge.
Per i primi, secondo l’opinione diffusa, sarebbe necessaria una modificazione dello statuto sociale, nel senso di introdurre alternativamente (i) un sistema opzionale che rimetta all'assemblea dei soci ogni decisione sulla nomina dell'organo di controllo – che potrà essere di volta in volta monocratico o pluripersonale (o con revisore); oppure (ii) un sistema vincolante che imponga l'adozione del sindaco unico o del collegio sindacale (o del revisore).
Nel secondo caso, invece, la nuova disciplina si dovrebbe intendere integrativa degli statuti vigenti e quindi immediatamente applicabile senza che si renda necessaria alcuna modificazione statutaria.
Disciplina Transitoria
Resta da segnalare, cosa accade nelle ipotesi di s.r.l. con Collegi Sindacali in essere. 
A tale proposito è stata appositamente dettata la disciplina transitoria, la quale prevede che "nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati"; disposizione che risolve, in via normativa, il problema della sorte degli organi di controllo nominati prima dell'entrata in vigore della disciplina del "sindaco unico".
Sindaco Unico e S.p.A.
A completamento della disamina delle novità apportate, appare infine utile effettuare un ultimo accenno all’impatto della nuova disciplina sulle Società per Azioni.
Nel decreto legge n.5/2012  era stato inizialmente inserito anche un terzo comma all'art.2397 c.c., con il quale si introduceva la possibilità per le S.p.A. di ricorrere al Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, se lo statuto non disponeva diversamente e se ricorrevano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435- bis cod. civ.
Tale modifica non è stata però poi riflessa in sede di conversione in legge del "decreto semplificazioni". In tale sede il legislatore ha difatti operato un repentino ripensamento ed ha abrogato il nuovo 3° comma dell'art. 2397 c.c., determinando di conseguenza un ritorno al passato dal quale discende, per le S.p.A., di optare unicamente per un organo di tipo collegiale.

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