lunedì 18 giugno 2012

Revoca dell’Opzione sulla Cedolare Secca


Continuiamo a trattare l’argomento della Cedolare Secca sui contratti di locazione ad uso abitativo al fine di affrontare un’ulteriore tematica recentemente risolta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare n. 20/E dello scorso 4 giugno 2012, di cui abbiamo parlato qui, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti anche in tema di Revoca dell’Opzione. 

Come detto in precedenza, l’esercizio dell’opzione, ricordiamo, viene effettuato dal locatore mediante: 

- l’invio di una raccomandata con la quale viene effettuata la relativa comunicazione nei confronti dell’inquilino – comunicazione che varrà nei confronti di questi sino alla scadenza del contratto oppure, appunto, sino a revoca;

- comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione ed il deposito di apposito mod. 69; 

- apposita indicazione nella propria annuale dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. 

Nulla dispone, invece la normativa, per il caso in cui il locatore decida di tornare al regime ordinario dopo aver in un primo tempo optato per la cedolare secca. 

“Il provvedimento del 7 aprile” (ndr.2011) – recita infatti la circolare – “stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle relative modalità”. 

Allo stato attuale, tuttavia, la disciplina specifica che dovrebbe regolare la revoca dell’opzione non è stata ancora emanata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e per questo sono sorti numerosi interrogativi circa le modalità con cui in assenza del provvedimento, è possibile revocare validamente l’opzione. 

Su tale quesito è intervenuta la circolare 20/E, indicando le modalità temporaneamente idonee per effettuare la revoca. 

Essa infatti stabilisce che, per ora, è sufficiente presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate una revoca scritta su carta libera, nella quale siano riportati tutti i dati identificativi delle parti, dell’immobile (compresi i dati catastali) e del contratto debitamente sottoscritta da parte del locatore. 

Tale previsione transitoria sarà concretamente attuabile sino a quando sarà emanato il provvedimento che regolerà la materia. 

Da ultimo la circolare ha infine precisato che: “Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell’opzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro”.

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