lunedì 25 giugno 2012

La Certificazione Notarile quale strumento per la rettifica degli atti


Cosa succede quando il notaio, nel redigere l'atto, commette degli errori e si vuole rimediare?
La risposta, come è ovvio, dipende dalla tipologia di errore commesso: sarà necessaria la rettifica dell'atto, nel caso in cui il Notaio abbia indicato dati errati, oppure nel caso in cui abbia omesso di inserire alcune informazioni circa i beni o diritti oggetto del contratto. Ciò potrebbe accadere sia per mancata diretta conoscenza dei dati da parte del Notaio, sia per il caso di errori nei dati preesistenti o formatisi prima della stipula (ad esempio i dati catastali, le indicazioni anagrafiche, i riferimenti di provvedimenti amministrativi, ecc).
Viceversa si rende necessaria una vera e propria rinnovazione del contratto in caso di vizi che determinino la nullità dell'atto predisposto dal notaio o comunque in caso di vizi tali da far sorgere problematiche di interpretazione delle clausole e/o dell’atto stesso.
Infine, nell’ipotesi in cui l’errore scaturisca dall’omessa o errata indicazione di dati “urbanistici” – l’esempio tipico è il caso di mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica nei trasferimenti di terreni - il rimedio previsto consiste nel cd. atto di conferma.
Nel nostro ordinamento manca un istituto generale sulla rettifica degli atti, vale a dire uno strumento giuridico tipico d adottare in tutte le ipotesi di correzione di errori od omissioni all’interno di atti notarili ed ecco perché il legislatore, con il D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110 ha introdotto un nuovo articolo che va ad inserirsi all’interno della Legge Notarile, che costituisce, appunto, l’insieme di norme che regolano l’attività dei Notai.
L’art. 59 bis della legge notarile, introdotto con il recente decreto recita: “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”.
Analizziamo quindi la portata innovativa della nuova norma.
Tipologia degli atti suscettibili di rettifica mediante la certificazione
Attraverso lo strumento della certificazione notarile possono essere rettificati:
-  gli atti pubblici notarili ricevuti dallo stesso notaio che predispone la certificazione di rettifica;
- gli atti pubblici quelli ricevuti da altro notaio;
- gli atti in forma pubblica amministrativa, provenienti cioè da pubblici ufficiali (comunali – provinciali  etc.) autorizzati alla stipulazione di atti e convenzioni, aventi contenuto negoziale (Segnaliamo infatti che lo strumento della certificazione notarile non è utilizzabile invece per rettificare provvedimenti giudiziari, come sentenze e decreti di trasferimento in sede di esecuzione e neppure i provvedimenti amministrativi di tipo non negoziale).
 Appare poi utile evidenziare che a seguito della modifica dell'art. 28 L. N. con legge n. 246/2005 le scritture private autenticate sono oggi parificate agli atti pubblici notarili essendo stata anche a queste ultime esteso il controllo di legalità del pubblico ufficiale autenticante; ne consegue che anche per tale tipologia di atti, purché conservati nella raccolta del Notaio, è possibile intervenire con la certificazione in rettifica.
Forma della certificazione
La certificazione è una dichiarazione di scienza resa dal notaio in un atto, autonomo o inserito all’interno di una clausola di un altro atto pubblico che il notaio è chiamato a ricevere, in cui egli, a seguito del raffronto tra il dato errato contenuto nell'atto e il dato preesistente corretto, "certifica" di aver accertato l'errore e procede alla rettifica dello stesso.
Si tratta – e qui sta la portata innovativa dello strumento – di un atto senza parti e basato sulla ricognizione ed accertamento degli elementi non correttamente rappresentati nel documento da rettificare.
Dati rettificabili
L’art.59 bis stabilisce che sono suscettibili di rettifica con certificazione solo gli "errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione". Ciò vuol dire che non sarà possibile incidere sul contenuto sostanziale dell'atto, sul processo formativo della volontà delle parti e sull’interpretazione del contratto concluso, ma unicamente modificare aspetti secondari del documento.
Le ipotesi più comuni di errori commessi negli atti e oggetto di certificazione riguardano  i dati catastali degli immobili e le indicazioni anagrafiche delle parti, gli estremi dei provvedimenti amministrativi e i riferimenti dei contratti riportati nel documento. Molto spesso, infatti, si tratta di errori materiali di scritturazione (ad esempio la battitura di un numero o di una lettera al posto di un altra), tutti quindi facilmente verificabili al semplice confronto dei documenti prodotti.
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L'atto di certificazione deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in modo da dare tutela ai terzi di buona fede che, facendo affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari, abbiano trascritto o iscritto una formalità anteriormente alla trascrizione della rettifica.
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La portata innovativa dello strumento della certificazione in rettifica appare di indubbia utilità per il futuro, soprattutto con riferimento ad atti notarili datati e risalenti nel tempo, per i quali l'utilizzazione delle normali procedure - che prevedono la partecipazione delle originarie parti dell'atto -  appare difficoltosa e difficilmente praticabile.
Và in ogni caso detto che al notaio spetta comunque sempre la facoltà di scegliere di stipulare un atto di rettifica in senso tradizionale convocando le parti. 


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