Cosa succede quando il
notaio, nel redigere l'atto, commette degli errori e si vuole rimediare?
La risposta, come è ovvio,
dipende dalla tipologia di errore commesso: sarà necessaria la rettifica
dell'atto, nel caso in cui il Notaio abbia indicato dati errati, oppure nel
caso in cui abbia omesso di inserire alcune informazioni circa i beni o diritti
oggetto del contratto. Ciò potrebbe accadere sia per mancata diretta conoscenza
dei dati da parte del Notaio, sia per il caso di errori nei dati preesistenti o
formatisi prima della stipula (ad esempio i dati catastali, le indicazioni
anagrafiche, i riferimenti di provvedimenti amministrativi, ecc).
Viceversa si rende necessaria
una vera e propria rinnovazione del contratto in caso di vizi che determinino
la nullità dell'atto predisposto dal notaio o comunque in caso di vizi tali da far
sorgere problematiche di interpretazione delle clausole e/o dell’atto stesso.
Infine, nell’ipotesi in cui
l’errore scaturisca dall’omessa o errata indicazione di dati “urbanistici” –
l’esempio tipico è il caso di mancata allegazione del certificato di
destinazione urbanistica nei trasferimenti di terreni - il rimedio previsto
consiste nel cd. atto di conferma.
Nel nostro ordinamento manca
un istituto generale sulla rettifica degli atti, vale a dire uno strumento
giuridico tipico d adottare in tutte le ipotesi di correzione di errori od
omissioni all’interno di atti notarili ed ecco perché il legislatore, con il
D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110 ha introdotto un nuovo articolo che va ad inserirsi
all’interno della Legge Notarile, che costituisce, appunto, l’insieme di norme
che regolano l’attività dei Notai.
L’art. 59 bis della legge
notarile, introdotto con il recente decreto recita: “Il notaio ha facoltà di
rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura
privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione
della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da
lui formato”.
Analizziamo quindi la portata
innovativa della nuova norma.
Tipologia degli atti suscettibili di rettifica mediante la
certificazione
Attraverso lo strumento della
certificazione notarile possono essere rettificati:
- gli atti pubblici notarili ricevuti dallo
stesso notaio che predispone la certificazione di rettifica;
- gli atti pubblici quelli
ricevuti da altro notaio;
- gli atti in forma pubblica
amministrativa, provenienti cioè da pubblici ufficiali (comunali –
provinciali etc.) autorizzati alla
stipulazione di atti e convenzioni, aventi contenuto negoziale (Segnaliamo
infatti che lo strumento della certificazione notarile non è utilizzabile
invece per rettificare provvedimenti giudiziari, come sentenze e decreti di
trasferimento in sede di esecuzione e neppure i provvedimenti amministrativi di
tipo non negoziale).
Appare poi utile evidenziare che a seguito
della modifica dell'art. 28 L. N. con legge n. 246/2005 le scritture private
autenticate sono oggi parificate agli atti pubblici notarili essendo stata
anche a queste ultime esteso il controllo di legalità del pubblico ufficiale
autenticante; ne consegue che anche per tale tipologia di atti, purché
conservati nella raccolta del Notaio, è possibile intervenire con la
certificazione in rettifica.
Forma della certificazione
La certificazione è una dichiarazione
di scienza resa dal notaio in un atto, autonomo o inserito all’interno di una
clausola di un altro atto pubblico che il notaio è chiamato a ricevere, in cui
egli, a seguito del raffronto tra il dato errato contenuto nell'atto e il dato
preesistente corretto, "certifica" di aver accertato l'errore e
procede alla rettifica dello stesso.
Si tratta – e qui sta la
portata innovativa dello strumento – di un atto senza parti e basato sulla ricognizione
ed accertamento degli elementi non correttamente rappresentati nel documento da
rettificare.
Dati rettificabili
L’art.59 bis stabilisce che
sono suscettibili di rettifica con certificazione solo gli "errori od
omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione". Ciò
vuol dire che non sarà possibile incidere sul contenuto sostanziale dell'atto,
sul processo formativo della volontà delle parti e sull’interpretazione del
contratto concluso, ma unicamente modificare aspetti secondari del documento.
Le ipotesi più comuni di
errori commessi negli atti e oggetto di certificazione riguardano i dati catastali degli immobili e le
indicazioni anagrafiche delle parti, gli estremi dei provvedimenti
amministrativi e i riferimenti dei contratti riportati nel documento. Molto
spesso, infatti, si tratta di errori materiali di scritturazione (ad esempio la
battitura di un numero o di una lettera al posto di un altra), tutti quindi facilmente
verificabili al semplice confronto dei documenti prodotti.
Pubblicità
L'atto di certificazione deve
essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in modo da
dare tutela ai terzi di buona fede che, facendo affidamento sulle risultanze
dei registri immobiliari, abbiano trascritto o iscritto una formalità
anteriormente alla trascrizione della rettifica.
* * *
La portata innovativa dello strumento della certificazione in rettifica appare di indubbia utilità per il futuro, soprattutto con riferimento ad atti notarili datati e risalenti nel tempo, per i quali l'utilizzazione delle normali procedure - che prevedono la partecipazione delle originarie parti dell'atto - appare difficoltosa e difficilmente praticabile.
Và in ogni caso detto che al notaio spetta comunque sempre la facoltà di scegliere di stipulare un atto di rettifica in senso tradizionale convocando le parti.
Nessun commento:
Posta un commento