Il Codice Civile Italiano, nel
libro III, disciplina la proprietà e gli altri diritti reali disponendo
riguardo le modalità di godimento e di trasferimenti di tali diritti. Fin qui
nulla di nuovo, se non fosse per alcune recenti disposizioni normative che hanno
introdotto importanti novità sul piano “internazionale”.
Procedendo per ordine, nel regime
previgente l’art.22 disp. prel cod. civ. sottoponeva il possesso, la proprietà
e gli altri diritti sulle cose mobili ed immobili alla legge del luogo in cui
esse si trovano, c.d. lex rei sitae.
In sostanza, i beni, sia mobili che immobili, erano sottoposti ad un'unica
legge a differenza di altre legislazioni che sottopongono i beni immobili alla
legge del luogo di situazione e quelli mobili alla legge nazionale o
domiciliare del proprietario. Si
riteneva generalmente che il sopracitato art.22 si riferisse esclusivamente al
contenuto del diritto reale, non anche al suo titolo d’acquisto, che rimaneva
sottoposto alla legge regolatrice del rapporto da cui l’acquisto derivava.
Con l’introduzione della legge n.218/1995 sostanzialmente non è cambiato nulla. La stessa legge, infatti, si
occupa dei diritti reali negli artt. 51-55. L’art.51, 1° comma, prevede che il
possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili
siano regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano; resta così
invariato il previgente criterio della lex
rei sitae. Lo stesso art.51, al 2°
comma, stabilisce poi che l’acquisto di un diritto reale derivante da una
successione o da rapporti di famiglia o da un contratto (in particolare da
titoli originari di acquisto e dall’usucapione di immobili) non sia regolato
dalla lex rei sitae di cui al 1°
comma. La disposizione, quindi, prevede per i soli titoli derivativi di acquisto
la previgente distinzione tra il titolo di acquisto e il contenuto del diritto
reale che resta, invece, sottoposto alla più volte citata lex rei sitae. Infine,
l’art.55 sottopone la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed
estinzione di diritti reali alla legge dello Stato in cui il bene liberamente
si trova al momento dell’atto.
Contestualizzando l’argomento di
cui stiamo trattando, non si può prescindere da una considerazione riguardo la
situazione economica mondiale contemporanea che, in materia di investimenti,
per lo più immobiliari, vede come protagonista la Repubblica Popolare
Cinese.
Come accennato in apertura, una
tale riflessione di respiro internazionale riguardo le modalità di costituzione
e trasferimento dei diritti reali, così come disciplinati dal nostro codice
Civile, riceve l’input dal recente D.M. n˚ 850 del 11.5.2011, entrato in vigore
il 2 dicembre 2011. Il decreto del Ministero degli Affari Esteri appena
richiamato, infatti, ha introdotto la possibilità al cittadino cinese che
intenda investire in proprietà immobiliari in Italia del valore catastale di
almeno €1.000.000 euro, in sede di esamina dei requisiti per la concessione del
visto per residenza elettiva, l’ applicabilità dei requisiti minimi di cui al
recente Decreto, consentendo così al cittadino stesso di ricevere il visto di
soggiorno elettivo nel territorio nazionale Italiano della durata di 5 anni. Incrementare
lo scambio di investimenti tra Italia e Cina e promuovere, in particolare,
investimenti cinese nel settore immobiliare in Italia costituisce un obiettivo
strategico dell’Ambasciata d’Italia in Cina a sostegno dell’economia italiana.
Negli ultimi mesi si è registrato un crescente interesse di investitori cinesi
intenzionati ad acquistare immobili in Italia, ma anche una loro preoccupazione
circa la reale possibilità di poter poi godere gi questi immobili per loro o
per i propri figli interessati spesso frequentare corsi universitari in Italia.
Nel favorire l’ingresso e il soggiorno in Italia, dei cittadini cinesi che
vogliano investire in modo significativo nel nostro paese, l’Italia conferma di
voler creare le migliori condizioni per accogliere un numero sempre maggiore di
capitali cinesi in Italia, consapevoli che ciò potrà rafforzare ulteriormente
la partnership strategica tra l’Italia e la Cina.
Una disposizione quella del
Decreto del Ministero degli affari esteri che si presenta come innovativa ed
evolutiva della disciplina generale alla quale è sottoposto il rilascio del
permesso di soggiorno, senza però porsi in deroga alla relativa normativa
vigente.
Creando condizioni di maggior
favore ai cittadini Cinesi e nel pieno rispetto della normativa interna ed
internazionale, lo Stato Italiano, alla luce dei problemi causati dalla crisi
economica, spera probabilmente di monetizzare il debito pubblico dello Stato
favorendone l’acquisto da parte di investitori asiatici, intenzionati a
consolidare le proprie radici economiche oltreoceano.
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