lunedì 9 luglio 2012

Donazioni: una guida semplice per destreggiarsi nella materia



Sempre più frequente è l'uso dell'istituto della donazione per disporre del proprio patrimonio come anticipazione delle attribuzioni di carattere successorio, grazie anche ad una favorevole imposizione fiscale.

L'art.769 c.c. recita: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".

FORMA
La donazione è un contratto: ciò vuol dire che produce i suoi effetti non solo con la manifestazione di volontà del donante ma anche con l'espressa volontà del donatario di accettarla. Deve essere fatta per atto pubblico ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni, eccetto che in caso di donazioni di modico valore avante oggotto beni mobili, e può anche farsi con due atti diversi: la proposta del donante e l'accettazione del donatario.

CAUSA
Lo spirito di liberalità consiste nell'attribuzione patrimoniale fatta senza corrispettivo che importa l'impoverimento di chi la compie e l'arricchimento di chi la riceve.
Molto possono essere le ragioni che spingono a donare ma se questa è fatta per riconoscenza, in cosiderazioni di particolari meriti del donatario o per speciale remunerazione (per favori resi dal donatario) si è in presenza della cosiddetta donazione rimuneratoria disciplinata dall'art. 770 c.c.. Segue la disciplina della donazione tipica ad eccezione di norme specifiche che sono: l'esclusione dalla revoca per ingratitudine e sopravvinienza dei figli, la garanzia per evizione a carico del donante e l'esclusione del donatario dagli obblighi degli alimenti.
Per le libertà indirette rinviamo al nostro post precedente.

SOGGETTI
Può donare chi ha la piena capacità di agire, sia persone fisiche che giuridiche pubbliche e private (tranne, secondo la dottrina prevalente le società).
Sono esclusi quindi i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone soggette all'amministrazione di sostegno se private della capacità di disporre dei beni.
Può, invece, ricevere per donazione chiunque abbia la capacità giuridica: anche gli incapaci, i nascituti concepiti o non concepiti di una persona vivente al momento della donazione, a mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

OGGETTO
I beni che possono formare oggetto di donazione sono: il denaro, i beni mobili e immobili, i crediti, le aziende, titoli e azioni o quote di società.
Oltre alla proprietà, oggetto della donazione può essere anche la costituzione di un diritti reale di godimento a favore del donatario: ad es. abitazione, uso, usufrutto, superficie servitù.

REVOCA
Il donante può sempre revocare la donazione essendo questa, come abbiamo visto, un contratto; ma ci sono due casi in particolare disciplinati dal nostro legislatore: art. 801 revocazione per ingratitudine (per reati gravi del donatario nei confronti del donante e congiunti, per ingiuria nei confronti del donante, per grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante e l'indebito rifiuto agli alimenti dovuti) e art. 503 revocazione per sopravvenienza di figli (le donazioni fatte da chi non aveva e non sapeva di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione).

TASSAZIONE
Riportiamo un breve schema per calcolare le imposte sulla donazione di beni immobili che gravano sul donatario.
L'imposta di donazione NON è dovuta:
- se la donazione è a favore del coniuge o parente in linea retta (padre e figli, nonno e nipoti) e se il valore catastale dei beni non supera Euro 1.000.000, altrimenti, sull'eccedenza, si paga una aliquota del 4%;
-  se la donazione è a favore dei fratelli o sorelle e se il valore catastale dei beni non supera Euro 100.000 per ciascuno, altrimenti, sull'eccedenza si paga una aliquota del 6%;
- se il beneficiario è un portatore di handicap se il valore catastale dei beni non supera Euro 1.500.000, altrimenti, sull'eccedenza, si paga una aliquota del 4% se coniuge o parente in linea retta, del 6% se parente fino al 4°grado, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al 3°grado, dell'8% negli altri casi.

L'imposta di donazione è invece dovuta, oltre ai casi di eccedenza dalla franchigia sopra indicati:
- se i beneficiari sono parenti fino al 4°grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al 3°grado, con una aliquota del 6%
- se i beneficiari sono soggetti diversi da quelli sopra indicati, con aliquota dell'8%.
Da evidenziare è che in caso di atto di donazione si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale, che sono pari rispettivamente al 2% e all'1%. Se sussistono per il beneficiario i requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa (vedi post precedente), queste due imposte sono calcolate in misura fissa, ossia euro 168 ciascuna.

Ma facciamo degli esempi
1) genitori che donano un appartamento al proprio figlio.
Se il valore catastale non supera il milione di euro ed per il donatario si tratta di prima casa, le imposte da pagare sono quelle ipotecarie e catastali in misura fissa (quindi totale euro 336) alle quali vanno aggiunti i costi notarile dell'atto (bolli, trascrizione, onorari, cassa, iva).
2) fratello che dona alla sorella un appartamento del valore catastale di euro 150.000 e la sorella non può richiedere le agevolazioni prima casa.
In questo caso l'imposta di donazione è del 6% sull'eccedenza, l'imposta ipotecaria del 2% e l'imposta catastale è dell'1%  (nel nostro esempio quindi euro 3.000 + euro 3.000 + euro 1.500 oltre i costi notarili.
3) nonno che dona al nipote un immobile del valore catastale di euro 100.000 e il benficiario non può richiedere le agevolazioni prima casa
Non pagheranno le imposte di donazione ma solo quelle ipotecarie e catastali rispettivamente  al 2% e all'1% (euro 2.000 + euro 1.000 oltre ai costi notarili).
4) suocero che dona al genero (che è affine in linea retta di 1 grado) un negozio del valore catastale di euro 50.000
In questo caso l'imposta di donazione è del 6%, l'imposta ipotecaria del 2% e l'imposta catastale è dell'1%  (nel nostro esempio quindi euro 3.000 + euro 1.000 + euro 500 oltre i costi notarili.

CONCLUSIONE
Dato il crescente numero di donazioni effettuate negli ultimi anni, spessoci  si è imbattutti nelle problematiche relative alla rivendita, commercilizzazione e ipotecabilità di immobili con proveninza donativa. Di questo si parlerà diffusamente in un prossimo post.

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