Sempre più frequente è l'uso dell'istituto della donazione per
disporre del proprio patrimonio come anticipazione delle attribuzioni di
carattere successorio, grazie anche ad una favorevole imposizione fiscale.
L'art.769 c.c. recita: "La donazione è il contratto col quale, per
spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di
questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".
FORMA
La donazione è un contratto: ciò vuol dire che produce i suoi effetti
non solo con la manifestazione di volontà del donante ma anche con l'espressa
volontà del donatario di accettarla. Deve essere fatta per atto pubblico
ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni, eccetto che in caso di
donazioni di modico valore avante oggotto beni mobili, e può anche farsi con
due atti diversi: la proposta del donante e l'accettazione del donatario.
CAUSA
Lo spirito di liberalità consiste nell'attribuzione patrimoniale fatta
senza corrispettivo che importa l'impoverimento di chi la compie e l'arricchimento
di chi la riceve.
Molto possono essere le ragioni che spingono a donare ma se questa è
fatta per riconoscenza, in cosiderazioni di particolari meriti del donatario o
per speciale remunerazione (per favori resi dal donatario) si è in presenza
della cosiddetta donazione rimuneratoria disciplinata dall'art. 770 c.c.. Segue
la disciplina della donazione tipica ad eccezione di norme specifiche che sono:
l'esclusione dalla revoca per ingratitudine e sopravvinienza dei figli, la
garanzia per evizione a carico del donante e l'esclusione del donatario dagli
obblighi degli alimenti.
Per le libertà indirette rinviamo al nostro post precedente.
SOGGETTI
Può donare chi ha la piena capacità di agire, sia persone fisiche che
giuridiche pubbliche e private (tranne, secondo la dottrina prevalente le
società).
Sono esclusi quindi i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le
persone soggette all'amministrazione di sostegno se private della capacità di
disporre dei beni.
Può, invece, ricevere per donazione chiunque abbia la capacità
giuridica: anche gli incapaci, i nascituti concepiti o non concepiti di una
persona vivente al momento della donazione, a mezzo dei loro rappresentanti
debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.
OGGETTO
I beni che possono formare oggetto di donazione sono: il denaro, i beni
mobili e immobili, i crediti, le aziende, titoli e azioni o quote di società.
Oltre alla proprietà, oggetto della donazione può essere anche la
costituzione di un diritti reale di godimento a favore del donatario: ad es.
abitazione, uso, usufrutto, superficie servitù.
REVOCA
Il donante può sempre revocare la donazione essendo questa, come abbiamo
visto, un contratto; ma ci sono due casi in particolare disciplinati dal nostro
legislatore: art. 801 revocazione per ingratitudine (per reati gravi del
donatario nei confronti del donante e congiunti, per ingiuria nei confronti del
donante, per grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante e l'indebito
rifiuto agli alimenti dovuti) e art. 503 revocazione per sopravvenienza di
figli (le donazioni fatte da chi non aveva e non sapeva di avere figli o
discendenti legittimi al tempo della donazione).
TASSAZIONE
Riportiamo un breve schema per calcolare le imposte sulla donazione di
beni immobili che gravano sul donatario.
L'imposta di donazione NON è dovuta:
- se la donazione è a favore del coniuge o parente in linea retta (padre
e figli, nonno e nipoti) e se il valore catastale dei beni non supera Euro
1.000.000, altrimenti, sull'eccedenza, si paga una aliquota del 4%;
- se la donazione è a favore dei
fratelli o sorelle e se il valore catastale dei beni non supera Euro 100.000
per ciascuno, altrimenti, sull'eccedenza si paga una aliquota del 6%;
- se il beneficiario è un portatore di handicap se il valore catastale
dei beni non supera Euro 1.500.000, altrimenti, sull'eccedenza, si paga una
aliquota del 4% se coniuge o parente in linea retta, del 6% se parente fino al
4°grado, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al 3°grado,
dell'8% negli altri casi.
L'imposta di donazione è invece dovuta, oltre ai casi di eccedenza dalla
franchigia sopra indicati:
- se i beneficiari sono parenti fino al 4°grado, affini in linea retta o
affini in linea collaterale fino al 3°grado, con una aliquota del 6%
- se i beneficiari sono soggetti diversi da quelli sopra indicati, con
aliquota dell'8%.
Da evidenziare è che in caso di atto di donazione si applicano anche le
imposte ipotecaria e catastale, che sono pari rispettivamente al 2% e all'1%.
Se sussistono per il beneficiario i requisiti per usufruire delle agevolazioni
prima casa (vedi post precedente), queste due imposte sono calcolate in misura
fissa, ossia euro 168 ciascuna.
Ma facciamo degli esempi
1) genitori che donano un appartamento al proprio figlio.
Se il valore catastale non supera il milione di euro ed per il donatario
si tratta di prima casa, le imposte da pagare sono quelle ipotecarie e
catastali in misura fissa (quindi totale euro 336) alle quali vanno aggiunti i
costi notarile dell'atto (bolli, trascrizione, onorari, cassa, iva).
2) fratello che dona alla sorella un appartamento del valore catastale
di euro 150.000 e la sorella non può richiedere le agevolazioni prima casa.
In questo caso l'imposta di donazione è del 6% sull'eccedenza, l'imposta
ipotecaria del 2% e l'imposta catastale è dell'1% (nel nostro esempio quindi euro 3.000 + euro
3.000 + euro 1.500 oltre i costi notarili.
3) nonno che dona al nipote un immobile del valore catastale di euro
100.000 e il benficiario non può richiedere le agevolazioni prima casa
Non pagheranno le imposte di donazione ma solo quelle ipotecarie e
catastali rispettivamente al 2% e all'1%
(euro 2.000 + euro 1.000 oltre ai costi notarili).
4) suocero che dona al genero (che è affine in linea retta di 1 grado)
un negozio del valore catastale di euro 50.000
In questo caso l'imposta di donazione è del 6%, l'imposta ipotecaria del
2% e l'imposta catastale è dell'1% (nel
nostro esempio quindi euro 3.000 + euro 1.000 + euro 500 oltre i costi
notarili.
CONCLUSIONE
Dato il crescente numero di donazioni effettuate negli ultimi anni,
spessoci si è imbattutti nelle
problematiche relative alla rivendita, commercilizzazione e ipotecabilità di
immobili con proveninza donativa. Di questo si parlerà diffusamente in un
prossimo post.
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