L'art. 682 del codice civile dispone che "il
testamento posteriore, il quale non revoca in modo espresso i precedenti,
annulla in questi solo le disposizioni che sono con esso incompatibili".
Si tratta di un esempio di revoca tacita del testamento che
ricordiamo essere uno degli elementi che lo caratterizzano; non si può in alcun
modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni
testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (art.679
c.c.).
La fattispecie ricorre quando un testamento successivo non
revoca espressamente il precedente, ad esempio quando in un primo testamento
vengono disposti alcuni legati ed in un secondo successivo viene istitutito un
erede. In questo caso il testamento posteriore va coordinato con il
testamento anteriore allo scopo di salvare, per quanto possibile, le volontà
del de cuius compatibili. Nel nostro esempio possono sicuramente
coesistere sia i legati che l'erede quindi sono fatte salve le disposizioni di
entrambi i testamenti.
Per valutare la compatibilità o meno delle disposizioni
contenute in testamenti successivi si può utilizzare un duplice criterio
interpretativo: quello della incompatibilità oggettiva e quello della
incompatibilità soggettiva (o intenzionale).
Il primo ricorre quando esiste una impossibilità materiale
di contemporanea esecuzione delle disposizioni contenute in successivi
testamenti, ad esempio quando in due testamenti viene lasciato il medesimo bene
a due soggetti diversi.
Il secondo sussiste quando, esclusa la materiale
incompabilità tra le disposizioni, dal contenuto del testamento successivo
emerga ragionevolmente la volontà del testatore di revocare in tutto o in parte
il testamento precedente; ad esempio quando in un primo testamento venga
coperto l'intero asse ereditario mediante una serie di legati e nel successivo
invece si prevede un erede universale per tutto il patrimonio.
La norma in esame rappresenta una puntuale applicazione del
principio di conservazione del negozio giuridico ex art. 1367 c.c., ritenuto
applicabile anche al testamento.
Secondo la norma, nel dubbio, le clausole del contratto
devono essere interpretate nel senso in cui possano avere un significato e
produrre effetti anziché in quello secondo il quale non l'avrebbero.
La giurisprudenza che si è pronunziata sulla norma in esame
(ad esempio Cass. n.12285 del 20 agosto 2002) ha posto l'attenzione proprio
sulla ratio dell'articolo in oggetto, consistente appunto nel
rispetto del principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà
di data anteriore, in modo che le disposizioni precedenti coesistano con le
successive se non risultano con certezza incompatibili in seguito ad una
indagine effettuata caso per caso.
Conformemente a questo orientamento la Suprema Corte
in una recentissima pronunzia (sentenza n.4617 del 22 marzo 2012) ha
stabilito che "nell'ipotesi di più testamenti successivi, il
posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo
solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di
conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la
caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le
successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero
testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a
seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità."
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