Come noto a partire dal 1°
gennaio 2006, ad effetto dell'art.1 co.497 della L.266/05, per alcune categorie di
trasferimenti immobiliari è prevista la possibilità di pagare le imposte di registro,
ipotecari e catastali, nelle aliquote applicabili a seconda della
tipologia di atto, sulla base del solo
valore catastale.
La finalità della norma consiste
principalmente nella volontà del legislatore di realizzare concretamente una
trasparenza nelle contrattazioni immobiliari e nell’intento di rendere più equo
il prelievo fiscale. L’introduzione della nuova normativa ha difatti avuto
l’effetto di far emergere il prezzo reale pattuito tra le parti per le
transazioni immobiliari offrendo quale incentivo il pagamento delle imposte
relative all'atto (imposta di registro, ipotecaria e catastale) solo sul valore
dell'immobile determinato secondo i criteri della rivalutazione della rendita
catastale – e non come accadeva in precedenza sul valore venale del bene.
La normativa tuttavia è stata
pensata con lo scopo di favorire solo alcune categorie di soggetti ed alcune
tipologia di trasferimenti.
Deve trattarsi, infatti, di
cessioni soggette ad imposta di registro (sono quindi escluse le cessioni
soggette ad IVA ossia quelle il cui soggetto venditore è una società
costruttrice), nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali.
Semplificando: la parte
acquirente deve essere sempre una persona fisica, mentre la parte venditrice
deve essere o un privato, o una persona giuridica non-soggetto IVA (sia
associazioni, fondazioni che società o imprese in regime di esenzione IVA ad
esempio quelle che hanno costruito oltre i cinque anni o quelle che non hanno
costruito o ristrutturato l'immobile).
La previsione normativa poi
appare limitata ai soli immobili ad uso abitativo ed alle relative pertinenze
(anche se quest'ultime vengono acquistate con atto separato purché risulti la
destinazione pertinenziale). Appare utile precisare che il sistema trova
applicazione anche per i casi di acquisto di seconda o terza casa.
Quanto alla tipologia di
“diritti” assoggettabile al regime del Prezzo-Valore, si ritiene comunemente
che esso trovi applicazione agli atti traslativi sia del diritto di proprietà
sia di diritti reali parziali e di godimento (es. nuda proprietà e usufrutto).
Ovviamente
la parte acquirente dovrà espressamente richiedere al notaio l'applicazione della
norma e tale richiesta dovrà risultare nel corpo dell'atto. In tal senso si e' espressa l'Agenzia delle entrate con la Risoluzione 145E del 9/6/2009.
Ricapitolando
cinque sono le principali ragioni per cui richiedere l’applicazione del
prezzo-valore nelle ipotesi in cui ne sussistano tutti i presupposti:
1.
gli onorari notarili, applicando la norma, subiscono una riduzione del 30%
2. l’atto
stipulato è escluso da accertamenti induttivi da parte dell'Agenzia delle
Entrate
3. la
detrazione dell'Irpef spettante all'acquirente per gli interventi di recupero
edilizio è determinata in proporzione al prezzo dell'immobile dichiarato in
atto (e non sulla base del valore catastale)
4. la detrazione degli
interessi passivi dell’eventuale mutuo ipotecario contratto per l'acquisto
dell'immobile è ammessa solo fino al prezzo dichiarato nell'atto di acquisto
5. in caso di rivendita
dell'immobile acquistato, ai fini della plusvalenza, quest'ultima sarà minore
quanto maggiore è stato il prezzo dichiarato in atto
Appare infine utile porre
evidenza che proprio per le finalità della normativa è stato previsto un serio
impianto sanzionatorio per le transazioni nelle quali le parti non dichiarino
in atto il reale prezzo pattuito.
In dette ipotesi, è infatti
prevista una sanzione che va dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta ed
il relativo credito dovuto grava per intero sull'immobile acquistato.
Nessun commento:
Posta un commento