Nel post di oggi seguitiamo la disamina dei principali aspetti e questioni giuridiche in materia di donazioni di beni immobili.
Dopo aver spiegato, infatti, nel precedente post, l'atto di donazione ed i suoi aspetti fiscali, ci occupiamo ora delle problematiche legate all'acquisto di
immobili ricevuti in donazione da soggetti che vogliono oggi vendere questi
immobili.
Come evidenziato e spiegato in precedenza, la legge riserva a determinati soggetti una quota di eredità di cui
non possono essere privati. I cosiddetti legittimari (coniuge, figli e
ascendenti), infatti, possono far valere i loro diritti con una azione detta di
"riduzione" se al momento della morte del de cuis non vi sono
beni nel suo patrimonio che coprano la quota ad essi spettante e lo stesso
soggetto deceduto si è spogliato in vita del suo patrimonio con donazioni a
favori di terzi o di alcuni legittimari.
Questa azione di riduzione può essere esperita entro 10 anni dalla morte
del donante e va proposta nei confronti di colui che ha ricevuto la donazione.
Se il donatario però ha ceduto l'immobile donato e non ha altri beni su cui
potersi rivalere, il legittimario pretermesso potrà richiedere al terzo
acquirente la restituzione del bene o il pagamento dell'equivalente in denaro.
L'art. 557 c.c. vieta la rinuncia, da parte dei legittimari, del diritto
di chiedere la riduzione delle donazioni o il prestare assenso alle donazioni
finchè è in vita il donante. Quindi il terzo acquirente può considerare il suo
acquisto sicuro ed inattacabile o in caso di rinuncia all'azione di riduzione
fatta dai legittimari dopo la morte del donante o trascorsi 10 anni dall'apertura
della successione senza che sia stata trascritta la domanda di riduzione.
La possibilità che il terzo si trovi a dover restituire l'immobile
acquistato rende questi acquisti "pericolosi" e spesso le banche non
concedono mutui se si trovano a dover ipotecare questi immobili.
Il legislatore ha cercato di limitare la precarietà di tali acquisti
introducendo, con la legge n.80 del 2005, nel codice civile sia delle
modificazioni del primo e secondo comma dell' art. 563 sia un nuovo ultimo
comma al medesimo articolo.
Con queste nuove modifiche si è previsto un termine di 20 anni, a
partire dalla data di trascrizione della donazione, trascorso il quale il
legittimario non può più agire in restituzione contro i terzi acquirenti del
bene donato. Ai legittimari è data la possibilità di sospendere questo termine
attraverso la trascrizione di un atto di opposizione alla donazione. Questo
diritto, però, può essere rinunciato dai legittimari anche quando il donante è
ancora in vita, anche se non comporta la rinuncia all'azione di riduzione ma
solo alla sospenzione del termine.
Ricapitolando: quando il terzo avente causa dal donatario avrà certezza
del suo acquisto?
1. quando siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione e
non vi è stata opposizione da parte dei legittimari eventualmente lesi;
2. quando,dopo la morte del donante, i legittimari abbiamo rinunciato
espressamente all'azione di riduzione o almeno all'azione di restituzione verso
i terzi;
3. quando, trascrosi 10 anni dalla morte del donante, non sia stata
trascritta domanda di riduzione e quindi si è prescritto il diritto ad agire in
riduzione.
Se ci si trova fuori dai casi sopra elencati quali sono i possibili
rimedi per la tutela dell'acquisto?
Anche se, va sottolineato, non esiste un rimedio certo ed univoco contro l'azione di restituzione, varie sono state le soluzioni proposte dalla dottrina e applicate nella
prassi per dare all'acquirente un margine di sicurezza:
Mutuo dissenso
La prassi ha ideato il ricorso al mutuo dissenso,
ovvero allo scioglimento della donazione
per volontà delle parti, in modo che il bene torni nella proprietà del
donante che sarà poi lo stesso che venderà al terzo l'immobile. Parte della
dottrina ritiene non ammissibile che il mutuo dissenso intervenga una volta che
il contratto sia già stato eseguito.
Ampliamento della garanzia per evizione
Essendo la perdita del bene
a seguito dell'azione di restituzione un fatto non evizionale (come confermato
dalla Cassazione più volte), sarebbe opportuno indicare nell'atto di donazione
un ampliamento della garanzia per evzione, ai sensi dell'art. 1487 c.c., in
modo da comprendere anche la perdita del bene per l'esercizio dell'azione di
restituzione e far nascere così, in capo al venditore un'obbligazione al
risarcimento del danno. La critica ha osservato che potrebbe rimanere una
tutela inutile visto che il legittimario si rivolgerà per primo al patrimonio
del donatario/venditore e solo se non capiente al terzo.
Fideiussione c.d. indemnitatis
Viene prestata fideiussione
personale, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul
donatario nei confronti del terzo acquirente, sotto la condizione sospensiva
dell'esercizio dell'azione di restituzione. Il fideiussore potrebbe essere sia
il donante che i legittimari non donatari, ma in entrambi i casi essendo i
legittimari anche eredi del fideiussiore dovrebbero gli stessi rispondere verso
il terzo dell'obbligazione fideiussoria assunta dal donante magari per un danno
maggiore del valore del bene e quindi l'effetto pratico sarebbe quello di
dissuaderli dall'azione.
Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa
Sembra
essere la tecnica migliore per garantire al soggetto terzo la restituzione del
denaro speso per l'acquisto e il risarcimento del danno. Alla fideiussione
potranno essere apposte due condizioni: la mancata opposizione alla donazione
del termine di 20 anni e il mancato esperimento dell'azione di riduzione nel
termine di 10 anni dall'apertura della successione. Nel momento in cui si
verificasse uno dei due eventi dedotti in condizione, la fideiussione si
risolverebbe automaticamente non avendo più il terzo acquirente possibilità di
venire spogliato del bene acquistato.
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