Frequentemente ci viene richiesto se sia o meno possibile procedere alla vendita di un immobile anche se la parte venditrice non è in grado di consegnare il certificato di agibilità relativo allo stesso.
Le informazioni reperibili sull'argomento troppo spesso non consentono ai più di fare chiarezza. Di seguito pertanto riportiamo alcune informazioni che speriamo possiate trovare utili!
In via preliminare dobbiamo chiarire cos'è il certificato di agibilità. Esso è definito dall'art. 24 del Testo Unico sull'Edilizia approvato con
D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 , il quale stabilisce che "Il certificato di agibilità attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente".
Questa definizione accomuna oggi sia gli immobili ad uso abitativo che quelli
destinati ad altro scopo, essendo stata nel 1994 abbandonata la nomenclatura di "certificato di abitabilità" fino al tempo vigente per gli immobili abitativi.
Senza troppo dilungarci sull'iter per il rilascio del certificato segnaliamo unicamente che lo stesso va richiesto ai competenti uffici comunali.
Il responsabile dei lavori (ovvero il titolare dell'immobile) deve presentare un’apposta
dichiarazione alla quale è necessario allegare tra l’altro: un
attestato di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, con
l’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (nel caso di
nuove costruzioni); la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati o il loro collaudo; il certificato di
collaudo statico dell’edificio; la dichiarazione di conformità delle opere
realizzate rispetto alle norme in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche. Per il rilascio del Certificato di Agibilità è previsto il cd. Silenzio Assenso; conseguentemente in assenza di un provvedimento di diniego da parte del Comune, a secondo dei casi entro 30 o 60 giorni, lo stesso si intende rilasciato.
Tornando ora all'oggetto del post di oggi, cosa succede quanto un immobile venduto è privo del certificato di agibilità? Quali sono le
conseguenze per il venditore? E quale è la tutela posta in capo all'acquirente?
La vendita di un immobile privo di detto certificato non costituisce di
per se condizione di invalidità del contratto stesso di compravendita e quindi
l'atto stipulato senza tale documento non è nullo per illiceità dell'oggetto
anche perché non esiste una norma imperativa che contempli il rilascio del
certificato in via preventiva.
Il certificato di agibilità è un documento posto a tutela
dell'acquirente, ed ha la funzione di assicurare il legittimo godimento del
bene e la sua idoneità all'uso contrattualmente previsto.
Pertanto è posto in capo al venditore l'obbligo di consegna del
certificato de quo ai sensi dell'art. 1477 c.c. essendo un requisito
essenziale dell'immobile venduto, senza il quale non si realizza la sua
funzione economico-sociale.
Bisogna quindi operare una distinzione:
1) nel caso in cui la mancanza del certificato di agibilità imputabile
ad una impossibilità di ottenerlo a causa di difetti di costruzione che
incidono sulla sussistenza delle condizioni di legge, la parte acquirente potrà richiedere la
risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., oltre che il
risarcimento del danno, in quanto ciò che è stato acquistato è cosa diversa da
quella pattuita (c.d. aliud pro alio);
2) nel caso in cui, invece, è solo una mancanza documentale ma
l'immobile è in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il rilascio del
certificato, si tratta di inadempimento ai sensi dell'art. 1477 c.c. , per il
quale la parte acquirente può chiedere un giusto risarcimento;
3) se, infine, il certificato è stato richiesto e l'immobile rispetta i
requisiti necessari all'ottenimento dello stesso e trattasi solo di inerzia da
parte della Pubblica Amministrazione per il rilascio, allora trattasi di
inadempimento del fatto del terzo ax art. 1381 c.c. che da luogo ad un indennizzo a favore
dell'acquirente.
E' comunque sempre riconosciuta alle parti una autonomia negoziale tale
per cui la parte acquirente può escludere (o prevedere specificamente) in atto la responsabilità per
inadempimento del venditore per la mancanza del certificato di agibilità.
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